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Divieto di rilascio certificati per le pubbliche amministrazioni

L'art 15 delle Legge n. 183/2011 prevede che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Sui certificati rilasciati dagli uffici  da produrre ai soggetti privati è apposta la dicitura: " Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai soggetti gestori di pubblici servizi". Il certificato viene rilasciato in bollo di € 14,62 oltre a diritti di segreteria di € 0,52 per un totale complessivo di € 15,14.

Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi non potranno più accettare né richiedere certificati, ma potranno verificare quanto contenuto nelle dichiarazioni sostitutive e di certificazione o notorietà prodotte dai cittadini in sostituzione dei certificati.