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Divieto di rilascio certificati per le pubbliche amministrazioni
L'art 15 delle Legge n. 183/2011 prevede che
le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e
utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Sui certificati rilasciati
dagli
uffici da produrre ai soggetti privati è apposta
la dicitura: " Il presente certificato non può essere
prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai soggetti
gestori di pubblici servizi". Il certificato viene rilasciato
in bollo di € 14,62 oltre a diritti di segreteria di €
0,52 per un totale complessivo di € 15,14.
Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni
pubbliche ed i gestori di pubblici servizi non potranno più accettare
né
richiedere certificati, ma potranno verificare quanto contenuto
nelle dichiarazioni sostitutive e di certificazione o notorietà
prodotte dai cittadini in sostituzione dei certificati.
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