A fronte del decreto
legge n. 93 del 27 maggio 2008 l’abitazione principale e le
relative
pertinenze sono escluse
dal pagamento
dell’ICI. Per abitazione principale si intende ai sensi del 2° comma
dell’art. 8 del D.Lgs n. 504/92, quella nella quale il contribuente
ha la residenza anagrafica.
Continuano a pagare l’Ici gli immobili classificati nelle categorie
catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (abitazioni in villa) e
A9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico).
Gli immobili dati in uso gratuito a parenti di primo grado continuano
a pagare l’ICI con l’aliquota dell’abitazione principale senza
detrazione.
ALIQUOTE
PER L’ANNO
2008
- al 5,5 °/00 (cinque virgola cinque
per mille) per le abitazioni principali e pertinenze; considerando
parte integrante le pertinenze direttamente utilizzate da parte
del proprietario o titolare del diritto reale di godimento (rientra
nell’aliquota dell’abitazione principale un solo box auto).
Tale aliquota si estende anche per tutte le altre abitazioni
date ad uso gratuito ai parenti di primo grado ed alle
abitazioni tenute
a disposizione (non locate) di persone anziane ricoverate
in case di riposo (si precisa che per queste due condizioni
non spetta
la detrazione per abitazione principale); per beneficiare
delle suddette
agevolazioni il contribuente dovrà presentare autocertificazione
presso l’Ufficio Tributi che attesti tali requisiti.
-
al 7 °/00 (sette per mille) per
le seconde abitazioni, gli altri fabbricati e tutti gli altri casi
di pertinenze non rientranti nel precedente punto.
-
al 4 °/00 (quattro per mille) per
le nuove attività commerciali in quota parte per l’anno di
inizio attività e in toto per i quattro anni successivi
(esclusi gli insediamenti della grande distribuzione).
| Detrazioni:
|
|
| Per
Abitazione Principale: La detrazione riguarda coloro che
risiedono e utilizzano il fabbricato come abitazione principale,
pertanto anche in caso di più contitolari la detrazione
potrà essere utilizzata in misura proporzionale solo tra
coloro che effettivamente vi dimorano. |
€ 110,00 (centodiecieuro) |
| DALL’IMPOSTA DOVUTA PER L’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD
ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO SI DETRAE UN ULTERIORE
IMPORTO PARI ALL’1,33 PER MILLE DELLA BASE IMPONIBILE, COMUNQUE
NON SUPERIORE A 200 EURO (come stabilito dalla legge n. 244
del 24/12/2007 “Legge finanziaria 2008”).
|
|
| Abitazione
principale occupata da soggetti portatori di Handicap
al 100%: Per
ottenere la detrazione di € 200,00 (duecentoeuro) per abitazione
principale e relativa pertinenza, dovrà essere presentata
presso l’Ufficio Tributi un’ autocertificazione che documenti
tale situazione allegando copia della certificazione A.S.L.,
ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate) con una
percentuale di invalidità del 100%. |
€ 200,00 (duecentoeuro) |
I contribuenti che hanno chiesto le agevolazioni lo scorso
anno, NON DOVRANNO PRESENTARE ALCUNA MODULISTICA PER L'ANNO 2008;
si dovrà solamente comunicare il venir meno del diritto all'agevolazione.
AREE
FABBRICABILI
Si
comunica inoltre che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40
del 15 settembre 2003 sono stati quantificati i valori venali dei terreni
come indicato nel prospetto sotto indicato:
AZZONAMENTO PREVISTO NEL
P.R.G. |
VAL. MEDIO AL MQ |
| ZONA “A1” E “A2” – centri storici |
€ 31.00 |
| ZONA “B2” residenziale di completamento |
€ 31.00 |
| ZONA “B1” residenziale di completamento |
€ 98.12 |
| ZONA “B3” – “B6” – “B9” residenziale di completamento
|
€ 92.26 |
| ZONA “B4” – “B5” – “B7” “B7/1” residenziale
di completamento |
€ 46.00 |
| ZONA “C1” iniziativa privata residenziale |
€ 31.00 |
| ZONA “C2” iniziativa privata residenziale |
€ 28.00 |
| ZONA “D1” industriale |
€ 49.00 |
| ZONA “D2” produttiva terziaria |
€ 67.13 |
| ZONA “F” – “C3” – “C5” iniziativa pubblica |
€ 30.98 |
DICHIARAZIONE
DI VARIAZIONE ICI
Vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione
se si è verificata
una delle seguenti circostanze:
| - |
cambio di proprietà a
causa di acquisto, vendita, donazioni, permuta o divisione; |
| - |
sugli immobili è stato costituito
o estinto uno dei seguenti diritti reali: usufrutto (costituzione,
rinuncia o estinzione a causa di morte), uso, abitazione
(per es. in caso di morte di uno dei coniugi; cfr.
art. 540 cc.), enfiteusi, superficie; |
| - |
stipula di contratti di leasing; |
| - |
gli immobili hanno perso oppure hanno
acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione all'ICI; |
| - |
gli immobili hanno cambiato caratteristiche
(p.e. da abitazione principale a secondaria o viceversa;
da terreno agricolo ad area edificabile...etc.) |
| - |
il valore dell'area fabbricabile è variato; |
La dichiarazione, deve essere presentata al
Comune su apposito modulo (modello
di dichiarazione che viene annualmente approvato
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze),
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi
relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.
La dichiarazione
ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non
si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati
cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in
tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare
nelle forme sopraindicate le modificazioni intervenute, entro
il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.
Si raccomanda di presentare insieme sia l'originale per il
comune, che la copia per la elaborazione meccanografica. Modulistica |