I soggetti obbligati al pagamento dell’ I.C.I.
(Imposta Comunale sugli Immobili), sono i proprietari di immobili
già censiti o che devono essere censiti in catasto, ovvero
chi ha il diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,aree
fabbricabili; in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto
al pagamento è il proprietario locatore.
L’I.C.I. si paga in due rate. Entro il 16 giugno 2009 si paga
un acconto pari al 50% dell’imposta dovuta sulla base dell’aliquota
e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, il saldo
entro il 16 dicembre 2009. Si può comunque pagare entro
il 16 giugno 2009 il totale di quanto dovuto nell’anno.
Il pagamento deve essere effettuato da ogni proprietario cumulativamente per
tutti gli immobili posseduti e ricadenti nel nostro Comune, non devono essere
effettuati versamenti di importi inferiori a € 12,00.
Il pagamento viene effettuato attraverso il conto corrente
postale n. 31739790 intestato a Comune di Induno Olona oppure
utilizzando il modello F24.
Nel caso di acquisto, variazione o cessazione durante l’anno
2008, il contribuente deve produrre apposita dichiarazione entro
il 31 luglio 2009; i modelli sono disponibili presso l’Ufficio
Tributi e potranno essere consegnati direttamente o spediti con
raccomandata con ricevuta di ritorno. La dichiarazione deve contenere
i dati dei proprietari ed eventuali contitolari nonché i
dati identificativi dell’immobile oggetto della transazione.
DAL 2008 L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE PERTINENZE SONO ESENTI DALL’I.C.I.
D.L.N.93/2008.
SONO ESCLUSI DALL’ESENZIONE GLI IMMOBILI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE
A1 (ABITAZIONI SIGNORILI), A8 (ABITAZIONI IN VILLA), E A9 (CASTELLI,
PALAZZI DI EMINENTE PREGIO ARTISTICO E STORICO)
RESTANO INVARIATE LE ALIQUOTE DELLO SCORSO ANNO E PIU’ PRECISAMENTE:
ALIQUOTE
PER L’ANNO
2009
- al 5,5 °/00 (cinque virgola cinque
per mille) per
le abitazioni date ad uso gratuito ai parenti di primo
grado ed alle abitazioni tenute a disposizione (non locate)
di persone anziane ricoverate in case di riposo ; per
beneficiare delle suddette agevolazioni il contribuente
dovrà presentare autocertificazione presso l’Ufficio
Tributi che attesti tali requisiti. Abitazione principale
categoria A1,A8,A9
-
al 7 °/00 (sette per mille) per
le seconde abitazioni, gli altri fabbricati e tutti gli altri casi
di pertinenze non rientranti nel precedente punto.
-
al 4 °/00 (quattro per mille) per
le nuove attività commerciali in quota parte per
l’anno di inizio attività e in toto per i quattro
anni successivi (esclusi gli insediamenti della grande
distribuzione).
La base di calcolo dell’I.C.I.
nel caso di fabbricati si effettua applicando l’aliquota determinata
dal Comune per il valore dell’immobile.
Il valore si ottiene aumentando la rendita catastale attribuita del
5% e moltiplicando il risultato, per 100 per tutte le unità immobiliari,
per 50 se trattasi di fabbricati D e A10, per 34 per fabbricati C1.
Si comunica inoltre che restano invariati i valori venali dei
terreni come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del
15 settembre 2003.
La modulistica per le autocertificazioni per le agevolazioni
sopra descritte è a disposizione presso l’Ufficio Tributi.
I contribuenti che hanno chiesto le agevolazioni negli
anni precedenti NON dovranno presentare alcuna modulistica
per il 2009;
bisognerà solamente comunicare eventuali variazioni.
Per eventuali chiarimenti si prega di contattare l’Ufficio Tributi
al numero telefonico 0332/273.215 – 219 nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
AREE
FABBRICABILI
Si
comunica inoltre che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40
del 15 settembre 2003 sono stati quantificati i valori venali dei terreni
come indicato nel prospetto sotto indicato:
AZZONAMENTO PREVISTO NEL
P.R.G. |
VAL. MEDIO AL MQ |
| ZONA “A1” E “A2” – centri storici |
€ 31.00 |
| ZONA “B2” residenziale di completamento |
€ 31.00 |
| ZONA “B1” residenziale di completamento |
€ 98.12 |
| ZONA “B3” – “B6” – “B9” residenziale di completamento
|
€ 92.26 |
| ZONA “B4” – “B5” – “B7” “B7/1” residenziale
di completamento |
€ 46.00 |
| ZONA “C1” iniziativa privata residenziale |
€ 31.00 |
| ZONA “C2” iniziativa privata residenziale |
€ 28.00 |
| ZONA “D1” industriale |
€ 49.00 |
| ZONA “D2” produttiva terziaria |
€ 67.13 |
| ZONA “F” – “C3” – “C5” iniziativa pubblica |
€ 30.98 |
DICHIARAZIONE
DI VARIAZIONE ICI
Vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione
se si è verificata
una delle seguenti circostanze:
| - |
cambio di proprietà a
causa di acquisto, vendita, donazioni, permuta o divisione; |
| - |
sugli immobili è stato costituito
o estinto uno dei seguenti diritti reali: usufrutto (costituzione,
rinuncia o estinzione a causa di morte), uso, abitazione
(per es. in caso di morte di uno dei coniugi; cfr.
art. 540 cc.), enfiteusi, superficie; |
| - |
stipula di contratti di leasing; |
| - |
gli immobili hanno perso oppure hanno
acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione all'ICI; |
| - |
gli immobili hanno cambiato caratteristiche
(p.e. da abitazione principale a secondaria o viceversa;
da terreno agricolo ad area edificabile...etc.) |
| - |
il valore dell'area fabbricabile è variato; |
La dichiarazione, deve essere presentata al
Comune su apposito modulo (modello
di dichiarazione che viene annualmente approvato
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze),
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi
relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.
La dichiarazione
ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non
si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati
cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in
tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare
nelle forme sopraindicate le modificazioni intervenute, entro
il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.
Si raccomanda di presentare insieme sia l'originale per il
comune, che la copia per la elaborazione meccanografica. Modulistica |