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I.C.I.
| AREE FABBRICABILI | DICHIARAZIONE VARIAZIONE ICI | MODULISTICA |
DESCRIZIONE, CALCOLO E MODALITA' DI PAGAMENTO

A fronte del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 l’abitazione principale e le relative pertinenze sono escluse dal pagamento dell’ICI. Per abitazione principale si intende ai sensi del 2° comma dell’art. 8 del D.Lgs n. 504/92, quella nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica.

Continuano a pagare l’Ici gli immobili classificati nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (abitazioni in villa) e A9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico).

Gli immobili dati in uso gratuito a parenti di primo grado continuano a pagare l’ICI con l’aliquota dell’abitazione principale senza detrazione.


ALIQUOTE PER L’ANNO 2008

-
al 5,5 °/00 (cinque virgola cinque per mille) per le abitazioni principali e pertinenze; considerando parte integrante le pertinenze direttamente utilizzate da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento (rientra nell’aliquota dell’abitazione principale un solo box auto).
Tale aliquota si estende anche per tutte le altre abitazioni date ad uso gratuito ai parenti di primo grado ed alle abitazioni tenute a disposizione (non locate) di persone anziane ricoverate in case di riposo (si precisa che per queste due condizioni non spetta la detrazione per abitazione principale); per beneficiare delle suddette agevolazioni il contribuente dovrà presentare autocertificazione presso l’Ufficio Tributi che attesti tali requisiti.


-
al 7 °/00 (sette per mille) per le seconde abitazioni, gli altri fabbricati e tutti gli altri casi di pertinenze non rientranti nel precedente punto.

-
al 4 °/00 (quattro per mille) per le nuove attività commerciali in quota parte per l’anno di inizio attività e in toto per i quattro anni successivi (esclusi gli insediamenti della grande distribuzione).


Detrazioni:  
Per Abitazione Principale: La detrazione riguarda coloro che risiedono e utilizzano il fabbricato come abitazione principale, pertanto anche in caso di più contitolari la detrazione potrà essere utilizzata in misura proporzionale solo tra coloro che effettivamente vi dimorano.
€ 110,00 (centodiecieuro)

DALL’IMPOSTA DOVUTA PER L’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO SI DETRAE UN ULTERIORE IMPORTO PARI ALL’1,33 PER MILLE DELLA BASE IMPONIBILE, COMUNQUE NON SUPERIORE A 200 EURO (come stabilito dalla legge n. 244 del 24/12/2007 “Legge finanziaria 2008”).

Abitazione principale occupata da soggetti portatori di Handicap al 100%: Per ottenere la detrazione di € 200,00 (duecentoeuro) per abitazione principale e relativa pertinenza, dovrà essere presentata presso l’Ufficio Tributi un’ autocertificazione che documenti tale situazione allegando copia della certificazione A.S.L., ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) con una percentuale di invalidità del 100%.
€ 200,00 (duecentoeuro)


I contribuenti che hanno chiesto le agevolazioni lo scorso anno, NON DOVRANNO PRESENTARE ALCUNA MODULISTICA PER L'ANNO 2008; si dovrà solamente comunicare il venir meno del diritto all'agevolazione.



AREE FABBRICABILI

Si comunica inoltre che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 15 settembre 2003 sono stati quantificati i valori venali dei terreni come indicato nel prospetto sotto indicato:

AZZONAMENTO PREVISTO NEL P.R.G.
VAL. MEDIO AL MQ
ZONA “A1” E “A2” – centri storici
€ 31.00
ZONA “B2” residenziale di completamento
€ 31.00
ZONA “B1” residenziale di completamento
€ 98.12
ZONA “B3” – “B6” – “B9” residenziale di completamento
€ 92.26
ZONA “B4” – “B5” – “B7” “B7/1” residenziale di completamento
€ 46.00
ZONA “C1” iniziativa privata residenziale
€ 31.00
ZONA “C2” iniziativa privata residenziale
€ 28.00
ZONA “D1” industriale
€ 49.00
ZONA “D2” produttiva terziaria
€ 67.13
ZONA “F” – “C3” – “C5” iniziativa pubblica
€ 30.98


DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE ICI

Vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione
se si è verificata una delle seguenti circostanze:
- cambio di proprietà a causa di acquisto, vendita, donazioni, permuta o divisione;
- sugli immobili è stato costituito o estinto uno dei seguenti diritti reali: usufrutto (costituzione, rinuncia o estinzione a causa di morte), uso, abitazione (per es. in caso di morte di uno dei coniugi; cfr. art. 540 cc.), enfiteusi, superficie;
- stipula di contratti di leasing;
- gli immobili hanno perso oppure hanno acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione all'ICI;
- gli immobili hanno cambiato caratteristiche (p.e. da abitazione principale a secondaria o viceversa; da terreno agricolo ad area edificabile...etc.)
- il valore dell'area fabbricabile è variato;

La dichiarazione, deve essere presentata al Comune su apposito modulo (modello di dichiarazione che viene annualmente approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze), entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopraindicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

Si raccomanda di presentare insieme sia l'originale per il comune, che la copia per la elaborazione meccanografica.


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